Bando di gara per la locazione del centro di carico intermodale: risposte a quesiti

Pubblicato il 18 ottobre 2022 • Avvisi e Bandi

Si pubblicano di seguito le risposte ad alcuni quesiti posti in merito al bando.

Q. Posto che le ingenti risorse economiche da investire verrebbero senza ritardo tutte riversate sulla esecuzione dei lavori, che avrebbero immediato avvio e considerate le prevedibili tempistiche per la completa realizzazione delle opere di funzionalizzazione del plesso, stimate in circa 2 anni; si chiede se l’Ente Comunale valuti di riconoscere al conduttore la facoltà di decorrenza dell’obbligo del canone locativo solo a decorrere dalla data di ottenimento dell’agibilità della struttura.

R. Ogni valutazione in ordine a possibili variazioni contrattuali sarà eventualmente svolta dall’amministrazione comunale nel rispetto dei principi generali stabiliti dall’ordinamento, in ordine alla possibilità di apportare modifiche ai contratti pubblici e previa acquisizione delle necessarie garanzie di carattere finanziario.

Q. In relazione a quanto previsto a pag. 2 del Bando circa lo scomputo dal canone locativo del valore dei lavori finalizzati al recupero e all’agibilità del plesso, ove si prevede che “sarà applicato a decorrere dalla data di certificazione sulla regolare esecuzione delle opere a cura del competente organo comunale” si chiede di conoscere entro quanto tempo l’Ente Comunale prevede o si impegna a rilasciare la detta certificazione dopo che il conduttore ha comunicato, a mezzo della propria Direzione Lavori, l’avvenuta fine lavori della struttura.

R. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di fine lavori da parte del Direttore dei lavori, corredata di tutta la documentazione prevista, fatta salva la possibilità di procedere all’ispezione dell’edificio, il dirigente del competente ufficio comunale rilascerà il certificato di regolare esecuzione. Il periodo di 30 giorni può essere interrotto solo una volta dal responsabile del procedimento, entro 15 giorni dalla presentazione della comunicazione e solo per la richiesta di documentazione integrativa che non sia già nella disposizione dell’amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente dalla pubblica amministrazione.

Q. In ordine all’art.3 del Bando (Obblighi ed Oneri pag.4) ove si prevede per il conduttore il pagamento delle spese per tutte le utenze “anche quelle destinate a servire i locali che rimarranno in dotazione all’ente comunale”; allo stato, considerate le condizioni della struttura, non si comprende quali siano i locali che dovrebbero rimanere in dotazione all’Ente Comunale.

R. Tutto il complesso immobiliare sarà oggetto della locazione e, pertanto, non esistono aree o locali che rimarranno nella disponibilità dell’Ente comunale. Di conseguenza non è previsto alcun rimborso di utenze a favore dell’Ente.

Q. Circa il divieto di sublocazione della struttura senza l’autorizzazione del locatore (pag.3 Bando) posto che nella programmazione dell’investimento in questione la sottoscritta ha considerato espressamente quale scelta prioritaria la possibilità di sublocare la struttura, fermo restando l’immodificabilità della destinazione d'uso dell’immobile, si chiede di conoscere se vi siano o vi saranno nel futuro preclusioni di carattere assoluto da parte dell’Ente Comunale in ordine alla possibilità di sublocazione, anche alla luce di possibili -ed allo stato attuale non prevedibili- evoluzioni nella conduzione aziendale.

R. Come previsto dal bando di gara (articolo 2, pagina 3), non è preclusa la possibilità di sublocare o anche cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, la struttura locata, purché vi sia l’autorizzazione da parte del locatore e che le attività che saranno svolte siano compatibili con la destinazione d’uso dell’immobile (centro logistico di carico, scarico e movimentazione delle merci). Ciò non toglie la possibilità, per come rappresentato nel quesito, anche in relazione a future e, allo stato attuale, non prevedibili esigenze di natura organizzativa ed aziendale del conduttore, che la struttura potrà essere oggetto di sublocazione e/o di cessione del contratto. L’Ente, in tal senso, non manifesta alcun divieto alla realizzazione delle predette operazioni; l’unica condizione inderogabile è che le attività oggetto di sublocazione e/o cessione del contratto siano compatibili con la destinazione d’uso della struttura.


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