Contenzioso tributario - approfondimenti

Ultima modifica 30 gennaio 2022

Se il contribuente ritiene illegittimo o infondato un atto di accertamento emesso nei suoi confronti, può rivolgersi alla Commissione tributaria provinciale per chiederne l’annullamento totale o parziale. Nel valutare l’opportunità di instaurare un contenzioso tributario, occorre comunque ponderare sia tempi che costi. Infatti, la proposizione di un ricorso comporta, nella maggior parte dei casi, costi aggiuntivi rappresentati dall’obbligo (per le controversie di valore superiore a 3.000 euro) di farsi assistere da un difensore e dal rischio, per chi perde, di essere condannato al pagamento delle spese.
L’assistenza tecnica dell’Ente, escluse quella innanzi alle magistrature superiori, può essere affidata anche al personale dell’Ufficio.
Il contenzioso tributario è disciplinato dal d.lgs. 546 del 1992 e ss.mm.ii. Per poter eseguire il deposito ricorso/appello e degli altri atti processuali in modalità telematica sarà necessario registrarsi all’applicazione PTT del Sistema informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT).

Modalità di ricorso.
Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto. In caso di rifiuto tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti, può essere proposto dopo novanta giorni dalla domanda di restituzione(art. 21, D.Lgs. n. 546/92)
La notifica del ricorso all’ente impositore da parte del ricorrente deve avvenire a mezzo pec ai sensi dell’art. 16 bis, comma 3, D.Lgs. 546/92, secondo le modalità dettate dal D.M. 23/12/2013, n. 163 e dai successivi decreti attuativi. L’indicazione dell’indirizzo PEC ha valore di elezione di domicilio a tutti gli effetti ai sensi dell’art. 16bis, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992. La notifica del ricorso a mezzo PEC è diventata obbligatoria dal 1° luglio 2019, a seguito delle modifiche dell’articolo 16bis del D. Lgs. n. 546/92 apportate con il D.L. n° 119/2018, convertito nella legge 17 dicembre 2018, n. 136.
L’obbligo della notifica del ricorso a mezzo PEC non sussiste per i soggetti che non si avvalgono della difesa tecnica nelle cause di valore inferiore ai tremila euro. In tale ipotesi le notifiche sono eseguite ai sensi dell’articolo 16 del D. Lgs. n. 546/92. In tale ipotesi, le notificazioni si possono fare a mezzo ufficiale giudiziario secondo le norme degli articoli 137 c.p.c e seguenti o con spedizione postale, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, all’ente impositore che ha emanato l’atto o mediante consegna diretta da parte del ricorrente all’ufficio impositore.
 
Reclamo ante causam.
Il D.Lgs. 156 del 24 settembre 2015 che ha modificato l’art. 17 bis del D.lgs. 546/1992, ha introdotto anche per i tributi locali l’istituto obbligatorio del reclamo ante causam. In questo caso, il contribuente dovrà, sempre nel rispetto del termine di 60 gg. dalla notifica dell’atto, ricorrere al citato istituto del reclamo obbligatorio per tutti quegli atti impositivi di valore inferiore a € 50.000,00. Si precisa, altresì, che la presentazione dell’istanza di reclamo sarà condizione di procedibilità del ricorso e che il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente, innanzi alla competente Commissione Tributaria di Brindisi, decorrerà dalla scadenza del termine di 90 gg. dalla proposizione dell’istanza.
L’istanza di reclamo dovrà avere lo stesso contenuto del ricorso, andrà notificata, unitamente alla necessaria documentazione, al Comune di Francavilla Fontana e andrà compilata indicando obbligatoriamente i seguenti dati:
- denominazione, indirizzo e cap dell’Ente che ha emesso l’atto oggetto di contestazione
- nome e cognome, residenza e codice fiscale del contribuente o del rappresentante legale; eventuale indirizzo PEC;
- dati relativi all’atto che viene contestato che oggetto dell’istanza di mediazione;
- motivi del reclamo;
- proposta di mediazione. In tale ultima ipotesi, indicare il valore della controversia e l’importo che il contribuente è disposto a pagare per sanare la controversia. Si ricorda che la proposta di mediazione è in forma libera e deve essere motivata e documentata e può contenere l’eventuale richiesta di sospensione della riscossione.


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