Canoni passi carrabili - approfondimento

Ultima modifica 31 gennaio 2022

Il regolamento comunale sul canone al Titolo V – artt. da 41 a 43,disciplina il procedimento amministrativo per il rilascio delle concessioni / autorizzazioni per occupazioni di suolo pubblico mediante passo carrabile.
I passi carrabili sono quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale, da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata e sono soggetti a canone unico patrimoniale. Sono, altresì, passi carrabili quei manufatti costituiti da semplici smussi dei marciapiedi, realizzati per facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile. Per regolamento comunale, l’accesso a raso non è soggetto all’applicazione del canone ma il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi che siano a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un’opera visibile che renda concreta l’occupazione e certa la superficie sottratta all’uso pubblico e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull’area antistante gli accessi medesimi.. La superficie da assoggettare al canone per i passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare “convenzionale”.
a) per gli accessi dove è presente una interruzione di marciapiede, la larghezza del passo è data dall’ampiezza calcolata sulle due estremità del marciapiede antistante il varco nel punto dove inizia lo smusso;
b) per gli accessi dove è presente una manomissione del piano stradale, tipo gettata di cemento,raccordo di livelli stradali, si tiene conto dell’ampiezza dell’area interessata dalla manomissione,considerando come minimo l’ampiezza del varco al confine della proprietà;
Per l’apposizione del cartello di passo carrabile, il cittadino dovrà inoltrare richiesta scritta di autorizzazione, da prodursi in bollo, indirizzata all’Ufficio Canone Unico Patrimoniale quale ufficio competente al rilascio e per conoscenza al Comando di Polizia Locale per il preventivo nullaosta. L’istanza andrà redatta su apposito modello (disponibile nel box modulistica), predisposto dall’Ufficio e dovrà essere presentata in bollo direttamente all’ufficio protocollo o, ove possibile, attraverso modalità telematiche, e contenere obbligatoriamente: le generalità del richiedente e la specifica ubicazione del passo carrabile e la relativa ampiezza. Il Comando di Polizia Locale provvederà al sopralluogo e alla comunicazione all’Ufficio Canone Unico Patrimoniale del relativo nullaosta.
Pervenuto il nullaosta del Comando di Polizia Locale, prima del rilascio del pannello e relativa autorizzazione, l’interessato dovrà versare

- una somma a titolo di diritti per sopralluogo e istruttoria, nella misura fissata con specifica deliberazione di Giunta Comunale;
- una somma a titolo di rimborso del costo del pannello sostenuto dal Comune per l’acquisto dello stesso;
- il pagamento anticipato del canone annuale dovuto.

Il pagamento potrà avvenire presso l’Ufficio Canone Unico solo mediante bancomat/carta di credito. Diversamente, I pagamenti si possono effettuare attraverso i canali (online e fisici) di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), quali:
- le agenzie della propria banca
- utilizzando l'home banking del proprio PSP
- gli sportelli ATM della propria banca (se abilitati) o pagoPA  
- i punti vendita di SISAL
- gli Uffici Postali Lottomatica e Banca 5
 
Si rammenta che l’autorizzazione ha valenza annuale e si rinnova di anno in anno esclusivamente con il pagamento del relativo canone. In difetto, potrà essere dichiarata decadenza.
Nel caso di variazione nella titolarità della proprietà dell’immobile ove insiste il pannello di passo carrabile ovvero nell’ipotesi di decesso del titolare dello stesso, il nuovo proprietario o gli eredi del deceduto titolare, se interessati, dovranno procedere obbligatoriamente alla voltura entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la variazione o il decesso si sono verificati. Ove costoro non intendano subentrare nell’autorizzazione, essi dovranno restituire il pannello all’Ufficio Canone Unico Patrimoniale, sempre entro e non oltre il 31dicembre dell’anno in cui la variazione o il decesso si sono verificati nonché procedere alla rimozione dell’occupazione mediante eventuale ripristino, a proprie spese, del suolo pubblico. Diversamente, l’occupazione sarà da intendersi abusiva, poiché protratta in difformità a quanto disposto dal regolamento comunale.


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