Canone unico patrimoniale - approfondimento

Ultima modifica 31 gennaio 2022

Il canone patrimoniale unico è il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell’articolo 1 della legge 160/2019 che lo ha introdotto nell’ordinamento a far data dall’1 gennaio 2021.
Si tratta di una entrata patrimoniale di natura extratributaria.
Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Cosa comprende?
Benché la denominazione “canone unico” possa trarre in inganno, in realtà, esso è costituito da diverse componenti:
- Canone per occupazione di aree e suolo pubblico;
- Canone per occupazione da passi carrabili;
- Canone per pubblicità;
- Diritti di pubblica affissione (con regolamento, il Comune di Francavilla Fontana ha stabilito di mantenere, sulla base di una opzione di scelta data dalla normativa statale, una disciplina delle pubbliche affissioni e relativa entrata).
 
Presupposto.
Il canone è dovuto per:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti quali gli edifici destinati a sede degli uffici del Comune, i boschi, le scuole, gli impianti sportivi, le biblioteche, i musei, i parchi, i giardini, gli edifici di edilizia residenziale pubblica e, più in generale, ogni altro bene destinato a finalità istituzionali. È altresì dovuto per gli spazi soprastanti o sottostanti il suolo. Ancora, il canone si intende dovuto anche per l’occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quelle assoggettate al canone dovuto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici e mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell’imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo, salvo i casi di esenzione.
Si intendono ricompresi nell’imposizione:
- i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- i messaggi finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato;
- i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un’attività.
Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l’interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Soggetto obbligato.
Ai sensi del comma 823, il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui all’art. 29, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall’art. 1292 del Codice Civile. L’amministratore di condominio può procedere, ai sensi dell’art.1180, al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all’amministratore, ai sensi dell’articolo 1131 del codice civile.

Pagamento.
Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un’unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione.
Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un’unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo.
Il canone, se d’importo superiore a € 500,00 per occupazioni di suolo e ad € 1.500,00 per esposizioni pubblicitarie, può essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di marzo, maggio, luglio e ottobre dell’anno di riferimento del tributo. Per le autorizzazioni/concessioni rilasciate nel corso dell’anno, la rateizzazione può così essere effettuata: una prima del rilascio dell’autorizzazione/concessione e le altre tre a maggio, luglio, ottobre ovvero alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse. Qualora l’occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell’occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l’occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione.
Le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificati in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare. Tale classificazione è basata su 3 categorie tariffarie e ad ogni categoria corrisponde una determinata misura tariffaria, che si realizza mediante riduzioni percentuali sulla seconda e terza categoria. Tali riduzioni percentuali variano a seconda che si tratti di occupazione, pubblicità o pubblica affissione.
Al mancato pagamento del canone può conseguire la decadenza dal titolo concessorio o autorizzatorio, secondo quanto stabilito dal regolamento comunale.
Il pagamento del canone unico patrimoniale avviene attraverso la piattaforma digitale che gestisce il sistema dei pagamenti verso la pubblica amministrazione, denominata PagoPA.
Il pagamento potrà avvenire presso l’Ufficio Canone Unico solo mediante bancomat/carta di credito. Diversamente, I pagamenti si possono effettuare attraverso i canali (online e fisici) di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), quali:
- le agenzie della propria banca
- utilizzando l'home banking del proprio PSP o pagoPA  
- presso gli sportelli ATM della propria banca (se abilitati)
- presso i punti vendita di SISAL
- presso gli Uffici Postali Lottomaticae Banca 5
 
Sanzioni

Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del Regolamento Comunale sul canone si applicano:
a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un’indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento. Si considerano permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale. L’indennità e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l’occupazione abusiva o l’esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all’ammontare dell’indennità di cui alla lettera a), né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
c) Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore ad Euro 500,00,in conformità alla misura fissata dall’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.
d) Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel Regolamento comunale sul canone unico, consegue l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall’art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l’osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
Va rammentato che il pagamento dell’indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l’occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitaria abusiva. Pertanto, l’abuso deve essere rimosso o regolarizzato con la richiesta e il rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione.
Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone nonché all’immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il Comando di Polizia Locale intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell’occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi. Fermi restando i poteri di cui all’art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti posso essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall’organo accertatore, rimosse d’ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall’articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell’interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
In base all’articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell’ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell’intervento d’ufficio. L’ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d’ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d’ufficio, sono poste a carico del trasgressore. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Regolamento.
L’articolo 52 del D.lgs. 446/1997, attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
Con deliberazione n. 25 del 30.03.2021 e ss.mm.ii., il Comune di Francavilla ha approvato il nuovo regolamento comunale relativo al canone Unico Patrimoniale.
Il regolamento è consultabile qui.
Per disposizione di legge, il regolamento ha efficacia dall’1 gennaio dell’anno di approvazione, se deliberato entro il termine fissato da leggi statali per l’approvazione del bilancio degli enti locali.


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