Lotta all'evasione - approfondimento

Ultima modifica 31 gennaio 2022

Ai  sensi  dell’art.  1,  comma  161  della  Legge  296/206,  gli  enti  locali,  relativamente  ai  tributi  di  propria  competenza,  procedono  alla  rettifica  delle  dichiarazioni  incomplete o  infedeli  o  dei  parziali  o  ritardati  versamenti,  nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stato o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

L’art. 7 del regolamento comunale sulle entrate tributarie prevede degli abbattimenti di sanzione che si differenziano in base al periodo trascorso dal termine ultimo stabilito dalla norma per la dichiarazione tributaria.

Si avverte che per rendere più efficace l’attività di riscossione, sia spontanea che coattiva, la legge di bilancio per il 2020 (legge 160 del 27.12.2019) ha riformato il sistema di riscossione delle entrate locali (articolo 1, commi 784-815, interessate. In particolare, il comma 792 ha previsto che gli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020 devono contenere gli elementi utili ad assicurare che gli stessi, decorso il termine per la proposizione del ricorso, acquistino efficacia di titolo esecutivo, con possibilità di attivare le conseguenti procedure esecutive e cautelari senza dover più attendere la formazione e la notifica della cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale. In tal modo, riducendo il tempo intercorrente tra la fase accertativa e quella di riscossione.


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