Canone mercatale - approfondimento

Ultima modifica 31 gennaio 2022

Il canone mercatale è un’entrata patrimoniale di natura extratributaria per l’occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
Il canone mercatale si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone unico patrimoniale,di cui al comma 816 della Legge n. 160/2019, e sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti (TARIG) di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificati in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare. Tale classificazione è basata su 3 categorie tariffarie e ad ogni categoria corrisponde una determinata misura tariffaria, che si realizza mediante riduzioni percentuali in favore dei posteggi che sono allocati nelle strade inserite in seconda e terza categoria.

Presupposto.
Il canone è dovuto al Comune per l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, da parte del titolare dell’atto di concessione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall’atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Soggetto obbligato.
È il titolare dell’atto di concessione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate. in proporzione alla superficie risultante dall’atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
Pagamento.
Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 350 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31 maggio, 31 luglio, 31 ottobre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 350 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 31 ottobre.
Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 750,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31 maggio, 31 luglio, 31 ottobre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa, il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all’avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate dovute alla data del subingresso.
Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all’avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate dovute alla data del subingresso.
Il pagamento potrà avvenire presso l’Ufficio Canone Unico solo mediante bancomat/carta di credito. Diversamente, I pagamenti si possono effettuare attraverso i canali (online e fisici) di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), quali:
- le agenzie della propria banca
- utilizzando l'home banking del proprio PSP 
- gli sportelli ATM della propria banca (se abilitati) o pagoPA  
- i punti vendita di SISAL
- gli Uffici Postali  .

Spuntista del mercato.
 
Ai sensi dell’art. 92 del regolamento comunale, disponibile Lo spuntista del mercato è titolare di autonoma obbligazione anche nell’ipotesi di occupazione di posteggio già assegnato.
Sanzioni.
 
Sono applicabili le sanzioni già previste per il canone unico patrimoniale. In più, in caso di omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento e ai sensi dell’articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente competente disporrà la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giornate di occupazione al mercato sul quale la violazione è stata commessa. Tale sospensione è il presupposto per l’avvio del procedimento di decadenza di cui al comma 3 del regolamento comunale sul canone.

Regolamento.
L’articolo 52 del D.lgs. 446/1997, attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
Con deliberazione n. 25 del 30.03.2021 e ss.mm.ii., il Comune di Francavilla ha approvato il nuovo regolamento comunale relativo al Canone Unico Patrimoniale: nel CAPO II, è contenuta la disciplina relativa al Canone Mercatale.
Il regolamento è consultabile cliccando qui.
Per disposizione di legge, il regolamento ha efficacia dall’1 gennaio dell’anno di approvazione, se deliberato entro il termine fissato da leggi statali per l’approvazione del bilancio degli enti locali.


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