Approfondimento TARI

Ultima modifica 31 gennaio 2022

Che cos’è?
È il tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. Tale tributo è stato istituito dalla L. 147 del 27.12.2013, commi da 641 a 668.

Chi è soggetto alla Tari?
Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica o ente di fatto, a qualsiasi titolo occupa o detiene locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti e anche se di fatto non utilizzati ma potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Ai fini dell’applicazione del tributo, ed in particolare del calcolo della componente rifiuti dello stesso, i locali e le aree sono distinti in:
utenze domestiche, comprendenti le abitazioni ed i locali accessori e pertinenziali delle stesse (box, cantine, ecc.);
utenze non domestiche, comprendenti tutte le altre tipologie di locali ed aree. I locali e le aree ricompresi nelle utenze non domestiche sono inoltre classificati in diverse categorie in relazione alla destinazione d’uso sulla base di quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999.

Chi è tenuto al pagamento della Tari?
Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
• per le utenze domestiche, in solido, l’intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;
• per le utenze non domestiche, il titolare dell’attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti e delle associazioni prive di personalità giuridica, eventualmente in solido con i soci.

Chi gestisce il tributo a Francavilla Fontana?
La gestione e la riscossione del tributo è svolta direttamente dal Comune di Francavilla Fontana, eccezion fatta per quella coattiva, al momento affidata, ad AdER – Agenzia delle Entrate Riscossione. Il Comune di Francavilla Fontana gestisce i propri tributi attraverso una struttura organizzativa interna, denominata per l’appunto Ufficio Tributi Comunali. Tale Ufficio è sito al 1 Piano dell’immobile sito in via Municipio 22, non lontano dal Castello Imperiali.

Quali sono le regole di calcolo della tariffa applicabile?
Ai fini della determinazione della TARI è applicata una tariffa, costituita da una quota fissa e da una quota variabile.
La quota fissa della tariffa deve assicurare la copertura dei costi fissi, che riguardano le componenti essenziali del costo del servizio: ad es. i CSL (i costi di spazzamento e lavaggio delle strade e piazze pubbliche), i CARC (i costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso), i CGG (i costi generali di gestione), i CCD (costi comuni diversi quali ad es. i costi dei materiali utilizzati il servizio o i costi degli automezzi attribuiti per la quota parte utilizzata dal servizio di gestione rifiuti), ecc..
La quota variabile della tariffa deve assicurare la copertura dei costi variabili, cioè i costi divisibili del servizio perché direttamente collegati alla fruizione del servizio: ad es. i CRT (i costi di raccolta e trasporto), i CTS (i costi di trattamento e smaltimento), i CRD (i costi totali della raccolta differenziata), i CTR (costi di trattamento e riciclo).

Fasce di utenza.
Nella TARI, si distinguono due grandi fasce di utenza:
• UTENZE DOMESTICHE: si intendono tutti i locali destinati esclusivamente a civile abitazione e loro eventuali pertinenze.
• UTENZE NON DOMESTICHE: si intendono tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Come si calcola la Tari?
La tassa viene determinata mediante l’applicazione di una quota fissa e di una quota variabile. Esse variano per le utenze domestiche (UD) e non domestiche (UND) e, ancora, risultano diversificate all’interno delle due macrocategorie.
La tassa viene calcolata su base annua e, come da regolamento, a giorno. Ad altro voler dire, se una cessazione interviene il 10 febbraio dell’anno di imposta, i giorni di riferimento saranno i 31 di gennaio e i 10 di febbraio, in totale 41giorni. Così pure, se una variazione nel numero dei componenti il nucleo anagrafico avviene il 30 marzo, scendendo ad esempio da 4 a 3, la tassa terrà conto di 4 componenti sino al 29 marzo e di 3 per il restante periodo. Tale precisazione è importante poiché non è esclusa, infatti, una diversa disciplina regolamentare da parte di altri Comuni relativamente alla decorrenza degli effetti di una variazione.
 
a) Calcolo per le Utenze Domestiche (UD)
La tassa in quota fissa è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie rapportate al numero degli occupanti: essa, pertanto, varierà all’aumentare o al diminuire della superficie.
La tassa in quota variabile è determinata in relazione al numero degli occupanti. Essa è un importo determinato che varia solo al variare del periodo di occupazione.
All’importo di spettanza comunale come sopra detto, si applica sempre il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente (TEFA), pari al 5%.
b) Calcolo per le Utenze Non domestiche (UND)
La tassa in quota fissa è determinata applicando alla superficie dell’utenza non domestica (ad es. un negozio, un bar, un’associazione, un ufficio, un laboratorio artigianale) le tariffe per unità di superficie previste per quella determinata tipologia di utenza.
La tassa in quota variabile è anch’essa determinata applicando alla superficie dell’utenza non domestica le tariffe per unità di superficie previste per quella determinata tipologia di utenza.
La quota fissa fa rifermento all’incidenza sui costi fissi per metro quadro (€/mq) in relazione alla tipologia di attività svolta. La quota variabile fa riferimento all’incidenza sui costi variabili del potenziale produttivo di rifiuti di quella tipologia di attività (€/Kg) in relazione alla superficie.

Riduzioni:
A) Riduzioni per Utenze domestiche (UD).
- per le utenze domestiche site in territorio non servito (contrade ove non è effettuato il c.d. porta a porta), riduzione pari al 70%, ex art. 22 del regolamento comunale. Tale riduzione deve essere obbligatoriamente prevista nel regolamento.
- per la stagionalità (ad es. un’utenza domestica in paese e l’altra in campagna – zona servita ovvero a disposizione di non residenti) ovvero per uso discontinuo – limitato (due utenze domestiche site in territorio servito), riduzione pari al 30 %, ex art. 23 del regolamento comunale. Tale riduzione è una riduzione facoltativa perché non imposta dalla legge ma è prevista dal regolamento comunale.
A titolo tassativo, vengono individuate le ipotesi di stagionalità:
Contribuenti intestatari del tributo residenti fuori Francavilla Fontana unitamente al nucleo familiare;
Nucleo familiare con due unità abitative rispettivamente ubicate, una nel centro urbano e l’altra in quella parte di agro comunale che faccia parte comunque del territorio servito. La stagionalità andrà riconosciuta all’unità abitativa non costituente residenza anagrafica e dimora abituale;
Sempre a titolo tassativo, ricorre l’ipotesi dell’uso limitato o discontinuo allorquando un nucleo familiare detenga nel complesso due o più unità abitative per le quali ricorre il presupposto d’imposta e siano site entrambe o tutte nel centro urbano. L’uso limitato e discontinuo andrà riconosciuto all’unità abitativa non costituente residenza anagrafica e dimora abituale;
Affinché ricorrano le condizioni di cui al punto a.1 e a.2, occorre che:
a) le due o più unità abitative vengano contemporaneamente detenute/occupate in via esclusiva dal nucleo familiare dell’intestatario del tributo, come da risultanze anagrafiche di questo Comune;
b) l’unità abitativa che non costituisce residenza anagrafica, pertanto, non deve costituire residenza anagrafica di nucleo familiare diverso e, pertanto, non deve risultare locata né ceduta in comodato anche gratuito; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero riduzione del 30% relativamente alle sole unità abitative ricadenti nel territorio servito.
La riduzione per stagionalità, uso limitato e discontinuo è estesa anche alla eventuale pertinenza dell’abitazione per la quale l’agevolazione è concessa e, pertanto, la stessa non è applicabile ai soli garage/box/depositi ove non di pertinenza di una unità abitativa.
- per i residenti all’estero, iscritti nell’AIRE e già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, riduzione pari a 2/3 (66,66%), ex art. 23 del regolamento comunale. Tale riduzione deve essere obbligatoriamente prevista nel regolamento.

Quando e come accedere alle riduzioni per utenze domestiche?
Le riduzioni indicate decorrono dal giorno in cui sussistono le condizioni previste per usufruirne, sempre che la richiesta venga prodotta entro il 30 GIUGNO dell’anno successivo, che è il termine previsto per produrre la dichiarazione TARI. Le riduzioni tariffarie possono essere domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione, sempre, entro il termine suddetto.
Il contribuente potrà presentare la dichiarazione riguardante la sussistenza o il venir meno delle condizioni per le riduzioni:
• direttamente allo sportello, previo appuntamento da concordare telefonicamente chiamando i nn. 0831/820306 – 820308 – 820301 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 9.00 e dalle ore 12.30 alle ore 13.15.
• scaricando il modello dall’apposita sezione TARI del sito istituzionale. Il modello da utilizzare è quello di «ISCRIZIONE DOMESTICA» se la riduzione sussiste e, pertanto, va dichiarata già in fase di prima applicazione della TARI dal contribuente: sarà, infatti, sufficiente barrare la voce stagionalità /uso discontinuo - limitato e indicare la decorrenza. Diversamente, se il diritto alla riduzione sopravviene o cessa rispetto a precedente dichiarazione, sarà necessario utilizzare il modello di richiesta di applicazione della riduzione. L’Interessato potrà inviare il modello compilato agli indirizzi email indicati in Servizi Tari ovvero consegnarlo direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente che rilascerà ricevuta, previa verifica di eventuali allegati.
- utilizzando il servizio on line in fase di predisposizione.

Riduzioni per FASCE ISEE e in presenza di determinate condizioni soggettive a condizione che non si utilizzino abitazioni di lusso (cat. Catastali A1, A8 e A9), ex art. 23 del regolamento comunale:

1^ FASCIA ISEE FINO A € 7.500,00:
1) famiglie con coniugi disoccupati da oltre 6 mesi anno prec. RIDUZIONE 15%
2) presenza di un soggetto invalido al 100% previa presentazione di verbale INPS RIDUZIONE 15%
3) famiglia con anziani ultra 65 anni RIDUZIONE 15%
4) famiglie con 4 o più figli RIDUZIONE 15%
 
5) presenza di minori invalidi previa presentazione di verbale INPS RIDUZIONE 15%

2^ FASCIA ISEE FINO A € 11.500,00:
1) famiglie con coniugi disoccupati da oltre 6 mesi anno prec. RIDUZIONE 10%
2) presenza di un soggetto invalido al 100% previa presentazione di verbale INPS RIDUZIONE 10%
3) famiglia con anziani ultra 65 anni RIDUZIONE 10%
4) famiglie con 4 o più figli RIDUZIONE 10%
5) presenza di minori invalidi previa presentazione di verbale INPS RIDUZIONE 10%

Quando e come accedere alle riduzioni per fasce ISEE?
a) In tutti i casi, l’interessato:
• dovrà presentare l’attestazione dell’ISEE in corso di validità.
b) nella ipotesi n. 1 di riduzione per entrambe le fasce ISEE, l’interessato:
• dovrà autocertificare lo stato di disoccupazione per oltre 6 mesi nell’anno precedente.
c) nelle ipotesi nn. 2 e 5 di riduzione per entrambe le fasce ISEE, l’interessato:
• dovrà produrre copia del verbale INPS di invalidità.

Cumulo di riduzioni.
Tutte le riduzioni previste nel regolamento non sono cumulabili tra loro e nel caso in cui sussistano le condizioni per il riconoscimento di più riduzioni verrà, pertanto, applicata quella più favorevole.
Le riduzioni per fasce ISEE, cumulabili invece già tra loro nel limite massimo di 2 ipotesi, possono essere riconosciute in presenza di un’altra riduzione, eccezion fatta per quella stabilita per zone non servite.

Quando e come accedere alle riduzioni per utenze domestiche legate a condizioni soggettive?
Le riduzioni indicate decorrono dal giorno in cui sussistono le condizioni previste per usufruirne, sempre che la richiesta, da presentarsi annualmente proprio perché legata a condizioni soggettive di tipo socio - economiche, venga prodotta entro il 30 GIUGNO dell’anno successivo, che è il termine previsto per produrre la dichiarazione TARI.
Il contribuente potrà presentare la dichiarazione riguardante la sussistenza o il venir meno delle condizioni per le riduzioni:
- direttamente allo sportello, previo appuntamento da concordare telefonicamente chiamando i nn. 0831/820306 – 820308 – 820301 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 9.00 e dalle ore 12.30 alle ore 13.15.
- scaricando il modello di «RICHIESTA RIDUZIONE PER FASCE ISEE». Il contribuente potrà inviare il modello compilato agli indirizzi email indicati in Serviziovvero consegnarlo direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente che rilascerà ricevuta, previa verifica di eventuali allegati.
- utilizzando il servizio on line in fase di predisposizione.

B) Riduzioni per Utenze non domestiche (UND).
- per le utenze non domestiche site in territorio non servito (contrade ove non è effettuato il c.d. porta a porta), riduzione pari al 70%, ex art. 22 del regolamento comunale. Tale riduzione deve essere obbligatoriamente prevista nel regolamento.
- per le utenze non domestiche non stabilmente attive, la tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30%.

Quando un’utenza non domestica può intendersi non stabilmente attiva?
- quando l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell’anno solare;
- quando le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi. Le due condizioni devono sussistere entrambe.

quando e come accedere alle riduzioni per utenze non domestiche?
Le riduzioni indicate decorrono dal giorno in cui sussistono le condizioni previste per usufruirne, sempre che la richiesta venga prodotta entro il 30 GIUGNO dell’anno successivo, che è il termine previsto per produrre la dichiarazione TARI. Le riduzioni tariffarie possono essere domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione sempre entro il termine suddetto.
Il contribuente potrà presentare la dichiarazione riguardante la sussistenza o il venir meno delle condizioni per le riduzioni:
- direttamente allo sportello, previo appuntamento da concordare telefonicamente chiamando i nn. 0831/820306 – 820308 – 820301 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 9.00 e dalle ore 12.30 alle ore 13.15.
- scaricando il modello di «ISCRIZIONE NON DOMESTICA» se la riduzione sussiste e, pertanto, va dichiarata già in fase di prima applicazione della TARI dal contribuente: sarà, infatti, sufficiente barrare la voce stagionalità /uso discontinuo - limitato e indicare la decorrenza. Diversamente, se il diritto alla riduzione sopravviene o cessa rispetto a precedente dichiarazione, sarà necessario utilizzare il modello di richiesta di applicazione della riduzione. Il contribuente potrà inviare il modello compilato agli indirizzi email indicati in Servizi ovvero consegnarlo direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente che rilascerà ricevuta, previa verifica di eventuali allegati.
- utilizzando il servizio on line in fase di predisposizione.
 
C) Altre agevolazioni.
- per utenze domestiche: rideterminazione del nucleo familiare
Eventuali anziani dimoranti in casa di riposo o cura nonché studenti o lavoratori, c.d. “fuori sede” per più di 6 mesi, possono non essere computati nel nucleo familiare ai fini dell’individuazione della tariffa applicabile.

Cosa fare per rideterminare il nucleo familiare?
Anziani dimoranti in casa di riposo:
 occorre produrre documentazione indicante la casa di riposo o di cura;
Lavoratori fuori sede:
 contratto di lavoro o documentazione attestante che l’espletamento dell’attività lavorativa avviene a non meno di 250 Km.
 copia del contratto di locazione o comodato relativo all’alloggio, debitamente registrato, ovvero atto di assegnazione di alloggio di servizio. Nel caso in cui l’alloggio risulti di proprietà, occorre produrre copia dell’atto di proprietà.
 copia dell’avviso di pagamento tari avvenuta nel comune ove il soggetto effettua attività di studio e/o lavorativa, avviso che dovrà essere intestato all’interessato o ad altro coinquilino risultante dal contratto.
Studente fuori sede:
 documentazione attestante l’iscrizione e la frequenza a scuole, università, master e corsi di perfezionamento universitari, conservatori musicali, ecc..
 copia del contratto di locazione o comodato relativo all’alloggio, debitamente registrato, ovvero atto di assegnazione di alloggio di servizio. Nel caso in cui l’alloggio risulti di proprietà, occorre produrre copia dell’atto di proprietà.
 copia dell’avviso di pagamento tari avvenuta nel comune ove il soggetto effettua attività di studio e/o lavorativa, avviso che dovrà essere intestato all’interessato o ad altro coinquilino risultante dal contratto.
N.B.: Si precisa che eventuale domanda, da prodursi nelle ipotesi b) e c) non prima dell’1 luglio dell’anno d’imposta, presentata già per anni precedenti non ha validità anche per l’anno in oggetto: trattandosi di agevolazioni collegate a situazioni soggettive che possono variare senza che il Comune ne abbia conoscenza, il contribuente interessato dovrà riproporre, A PENA DI DECADENZA, l’istanza di rideterminazione del nucleo entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo, accompagnata, A PENA DI INAMMISSIBILITA’, dalla documentazione sopra indicata.
Le modalità di presentazione sono le medesime stabilite per le altre riduzioni.

- per utenze non domestiche: Riduzione per avvio al riciclo.
La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, che abbiano scelto di avvalersi del servizio pubblico, è ridotta nella parte variabile a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati che rilasciano all’uopo specifica attestazione dell’avvenuto riciclo.
La riduzione tariffaria di cui al comma 1. è riconosciuta con la seguente graduazione:
riduzione tariffaria del 20 % per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 30% e fino al 40 % della produzione totale annua del rifiuto; riduzione tariffaria del 30 % per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 40% e fino al 60 % della produzione totale annua del rifiuto; riduzione tariffaria del 40 % per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 60% della produzione totale annua del rifiuto.
La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell’assimilazione. Vi è un apposito regolamento che li stabilisce.

Cosa si intende per riciclo?
Per «riciclo» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

Quando e come accedere all’agevolazione?
A partire dall’anno di imposta 2021, al fine di ottenere tali riduzioni gli utenti devono presentare domanda, entro e non oltre il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento, all’Ufficio Ambiente del Comune. Alla domanda andrà allegata la documentazione di cui al comma 6 dell’art. 10 del vigente regolamento Tari che disciplina l’intero procedimento.

Fuoriuscita dal servizio pubblico per utenze non domestiche.
Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Ai sensi dell’art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche devono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e dimostrare di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero degli stessi. In tal modo, non saranno tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico dovrà essere vincolante per almeno 5 anni. L’utente potrà comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta sarà valutata dal gestore del servizio, il quale avrà facoltà di riammettere l’utente tenendo conto dell’organizzazione del servizio e dell’impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, la scelta da parte dell’utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, dovrà essere comunicata all’Ufficio Ambiente e all’Ufficio Tributi del Comune, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.
L’art. 9 del vigente regolamento Tari disciplina modalità e condizioni per l’esercizio di tale opzione.
 
Versamento:
È il Comune a liquidare d’ufficio ed invia ai contribuenti un mero invito di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati e divenuti definitivi, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate aventi cadenza trimestrale, scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro il termine per la prima rata. Le scadenze della TARI sono, di norma, le seguenti: I rata 16 giugno – II rata 16 agosto – III rata 16 ottobre – IV rata 16 dicembre; tuttavia,nelle more o in sede di approvazione del piano tariffario, il Consiglio Comunale con deliberazione potrà stabilire le scadenze e numero di rate differenti. Ove il contribuente effettui la dichiarazione in corso d’anno, ai fini dell’assolvimento del tributo, esso avrà a disposizione il numero di rate ancora disponibili: se queste risultassero tutte scadute, il versamento dovrà avvenire entro il termine di 15 gg. dalla presentazione della dichiarazione

Meccanismi di conguaglio:
A) SOMME A CREDITO
Eventuali maggiori somme versate saranno rimborsate. Il Comune provvede al rimborso entro 180 giorni dalla richiesta del contribuente.
Eventuali maggiori somme potranno essere compensate con quanto dovuto in anni successivi ma, a tal fine, occorrerà una specifica istanza, con la quale l’interessato (riportare le generalità e il codice fiscale) chiederà che eventuale somma a rimborso venga compensata, seppur a copertura parziale, con quanto dovuto a titolo di TARI per un dato anno (indicare l’anno).
L’interessato potrà presentare la richiesta:
- direttamente allo sportello, previo appuntamento da concordare telefonicamente chiamando i nn. 0831/820306 – 820308 – 820301 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 9.00 e dalle ore 12.30 alle ore 13.15.
- scaricando il modello di «RICHIESTA DI RIMBORSO O COMPENSAZIONE». Il contribuente potrà inviare il modello compilato agli indirizzi email indicati in Serviziovvero consegnarlo direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente che rilascerà ricevuta, previa verifica di eventuali allegati.
- utilizzando il servizio on line in fase di predisposizione.

B) SOMME A DEBITO
Conguagli con somme a debito relativi all’anno precedente possono essere riportati in uno con l’avviso dell’anno successivo o con specifico avviso separato.

Dichiarazione:
I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
I soggetti obbligati provvedono a consegnare perentoriamente al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la circostanza rilevante ai fini Tari (inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, variazione di destinazione, sussistenza o cessazione di condizioni di riduzioni di tipo no soggettivo, richiesta di agevolazioni di tipo soggettivo legate a condizioni socio – economiche, istanza di rideterminazione del nucleo).

REGOLAMENTO TARI
L’articolo 52 del D.lgs. 446/1997, attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
Con deliberazione n. 61 del 18.06.2021, il Comune di Francavilla ha approvato il nuovo regolamento comunale relativo alla Tari, adeguandolo alle novità normative introdotte dal D.lgs. 116/2020.
Il regolamento è consultabile cliccando qui.
Per disposizione di legge, il regolamento ha efficacia dall’1 gennaio dell’anno di approvazione, se deliberato entro il termine fissato da leggi statali per l’approvazione del bilancio degli enti locali.


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