APPROFONDIMENTO IMU

Ultima modifica 31 gennaio 2022

Cos’è l’Imu?
L’Imposta municipale propria (IMU) è un tributo locale di tipo patrimoniale, introdotto dal d.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 e, attualmente, disciplinato dall’art. 1, commi da 738 a 783, della L. 160 del 27 dicembre 2019. Il presupposto d’imposta è il possesso di immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili). La definizione di ciascuna tipologia di immobile è contenuta nell’art. 1, comma 741, della citata Legge 160/2019.

Chi Paga l’Imu?
Sono obbligati al pagamento dell’imposta (art. 1, comma 743 l. 160/2019) ovvero sono soggetti passivi dell’imposta i possessori di immobili, intendendosi per tali:
- il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
- È soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
- Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Come si determina la base imponibile?
L’individuazione della base imponibile avviene in modo differente a seconda della diverse tipologie di immobili.

a) Fabbricati iscritti in catasto:
 
La base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è del tutto analoga a quella dell’ICI, con l’eccezione della rivalutazione dei moltiplicatori utilizzati. Essa è ottenuta moltiplicando la rendita catastale, vigente in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutata del 5%, per appositi moltiplicatori, secondo la seguente formula:
Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore
La rendita catastale del fabbricato può ottenersi dalla visura catastale (reperibile presso l’Agenzia del Territorio o i professionisti abilitati). I moltiplicatori sono invece diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato (sempre desumibile dalla visura catastale), come segue:

CASI PARTICOLARI
- Per nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni la debenza del tributo è comunque in capo all’acquirente;
- Fabbricati di interesse storico o artistico: per tali immobili, rientranti nella definizione di bene culturale dettata dall’art. 10 del D.Lgs 42/2004, il valore imponibile come sopra determinato è RIDOTTO del 50% (art. 13, comma 3, D.L. 201/2011). Non è più invece applicabile lo speciale criterio di determinazione della rendita catastale previsto nell’ICI. Per fruire dell’abbattimento dell’imposta al 50% è necessario presentare la dichiarazione IMU (modello ed istruzioni infra).
- Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati: il valore imponibile, come sopra calcolato, è RIDOTTO del 50%, a condizione che:
• l’inagibilità o l’inabitabilità sia accertata dall’ufficio tecnico comunale (UTC) con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione oppure, in alternativa, il contribuente presenti una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 contenente analitica descrizione relativa allo stato dell’immobile e motivazione delle cause di degrado, corredata di perizia di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità dell’immobile che il Servizio Tributi si riserva di sottoporre ai servizi tecnici comunali per la verifica di veridicità, rispetto a quanto indicato nel punto precedente;
• il fabbricato non sia di fatto utilizzato.
L’Inagibilità/inabitabilità deve consistere in uno stato di sopravvenuta (pertanto, non deve trattarsi di immobile in corso di costruzione) obsolescenza strutturale e/o funzionale (pertanto, non deve trattarsi di immobile oggetto di interventi edilizi). L’abbattimento della base imponibile, avendo natura agevolativa, decorrerà dalla data di presentazione della domanda di perizia dell’UTC (che provvederà a trasmetterlo all’Ufficio Imu) o dell’autocertificazione (che il contribuente presenterà all’Ufficio Imu). Non occorrerà il successivo adempimento della dichiarazione Imu.

NB: Si considerano inagibili o inabitabili, per la fruizione della riduzione sopra citata, i fabbricati dichiarati tali con apposita ordinanza e quelli che presentano uno stato di accertato degrado fisico (sopravvenuto che comporta il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica ovvero la sopravvenuta perdita dei requisiti minimi igienico-sanitari, che rendono impossibile o pericoloso l’utilizzo dell’immobile stesso che risulta oggettivamente ed assolutamente inidoneo all’uso cui è destinato, per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone) non superabile con interventi di manutenzione anche straordinaria.
Per queste ultime due fattispecie, ove sussistano le condizioni richieste, la base imponibile sarà determinata come segue:
Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore x 50%

b) Fabbricati appartenenti alla categoria D, interamente posseduti da imprese, distintamente contabilizzati:
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell’articolo 7 del decreto- legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Si ricorda che tale criterio è applicabile solamente fino all’anno nel corso del quale avviene l’attribuzione della rendita catastale (D.M. 701/1994).

c) Aree fabbricabili
La base imponibile per le aree fabbricabili è data, dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Al solo fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l’attività di controllo degli uffici, la Giunta Comunale approva, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi orientativi di mercato delle aree edificabili site nel territorio comunale. Attualmente, tali valori sono contenuti nella deliberazione n. 25 del 29.06.2012, con la quale ha il Consiglio Comunale ha rispettivamente deliberato e aggiornato il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, per zone omogenee:
ZONA B (totalmente edificate) valore venale/mq. € 502,25. ZONA C(espansione) valore venale/mq. € 180,00;
ZONA D (destinate ad insediamenti produttivi) valore venale/mq. € 39,70; ZONA E (zone agricole) valore venale/mq. € 11,52;
ZONA F (zone attrezzate a verde) valore venale/mq. € 7,68;
d) Terreni agricoli
Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e’ pari a 75.
Valore imponibile = reddito dominicale x 1,25 x 135 (o 75) - articolo 1, comma 707 della legge di stabilità 2014, legge 147 del 2013. Il reddito dominicale può essere reperito dalla visura catastale della particella di terreno interessata.
A fini IMU, sono considerati terreni le aree edificabili possedute e condotte dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
 
Come si calcola l’imposta?
Il calcolo dell’Imu è disciplinato dall’art. 1, comma 761, della l. n.160/2019. In base a tale norma:
- l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Per quanto riguarda la determinazione dell’imposta il calcolo è mensile (comma 761).
Per nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all’acquirente: mese di 28 giorni: il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
mese di 29 giorni: il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese; mese di 30 giorni: il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese; mese di 31 giorni: il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;
Dal 2020 il versamento è da effettuarsi in base al possesso mensile ovvero per semestre (comma 762) in 2 rate uguali pari al 50% dell’importo, sempre considerando il conguaglio a saldo in caso di possibili variazioni di aliquote da parte dell’Ente: si tenga presente, infatti, che il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro la scadenza della prima rata.

Prospetto moltiplicatori.

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Rate, scadenze, versamenti e rimborsi.
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato con le modalità ed alle scadenze sotto riportate (art. 1, comma 762 l. 160/2019).
Prima rata: dal 1 al 16 giugno si versa il 50% dell’imposta dovuta calcolata utilizzando le aliquote e le detrazioni dell’anno. Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente;
Seconda rata: dal 1 al 16 dicembre si versa il saldo dell’imposta dovuta (totale imposta dovuta al netto dell’acconto versato a giugno). Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera del Consiglio Comunale pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
Modalità di versamento:
In base all’art. 13, comma 12, del D.L. 201/2011, il versamento del tributo deve eseguirsi esclusivamente a mezzo modello F24.
I codici tributo per eseguire in versamento sono i seguenti:
3912 “IMU - Imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - art. 13, c. 7, d.l. 201/2011 - COMUNE” 3913 “IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE”
3914 “IMU - Imposta municipale propria per i terreni - COMUNE”
3916 “IMU - Imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE” 3918 “IMU - Imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE”
3925 “IMU - Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO”
3930 “IMU - Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE” 3939 “IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita - COMUNE”

Per gli immobili di Categoria D, si utilizzeranno il codice tributo 3925 (competenza STATO) per il versamento dell’imposta al 7,6 ‰ ed il codice 3930 (competenza Comune) per il versamento della restante parte di imposta. Per la compilazione del modello F24:
- riportare il codice tributo di interesse nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”;
- riportare le somme dovute per ogni codice nella colonna “importi a debito versati”;
- indicare nello spazio “codice ente/codice comune” il codice D761, corrispondente al codice catastale del comune di Francavilla Fontana. La corretta indicazione o digitazione del codice catastale garantisce l’introito delle somme dovute al competente Comune. In caso di erronea indicazione sul modello F24, da parte del compilatore, del codice catastale, il contribuente dovrà richiedere al Comune che ha incassato la somma il riversamento al Comune competente. In caso di erronea digitazione del codice catastale, da parte dell’intermediario (ad es. operatore delle Poste o di banca), il contribuente dovrà recarsi dal predetto intermediario richiedendo, previa verifica del codice digitato, la procedura prevista dalla Risoluzione n. 2DF del 12 dicembre 2019 che al punto 5 tratta dell’errata indicazione del codice catastale da parte dell’intermediario, prevedendo l’obbligo, in capo all’intermediario, dell’annullamento della delega e del conseguente rinvio di quella corretta.
- barrare le caselle:
o “Ravv”: se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
o “Immob variati”: se ci sono state variazioni che comportano la presentazione della dichiarazione;
o “Acc”: se il pagamento si riferisce alla prima rata;
o “Saldo”: se il pagamento si riferisce alla seconda rata;
o “Numero immobili”: indicare il numero degli immobili;
o “Rateazione”: non compilare;
o “Anno di riferimento”: indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Se si tratta di ravvedimento indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
- riportare l’ammontare della detrazione per l’abitazione principale (cat. catastali A1, A8 e A9) spettante nel quadro “Detrazione”.
NB: Nel caso di ravvedimento le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni vanno sommate al codice tributo dell’imposta dovuta.

Versamento dall’estero.
Per i residenti all’Estero il pagamento IMU può essere effettuato mediante Bonifico intestato a Comune di Francavilla Comunale Tesoreria comunale, utilizzando il seguente IT 31 I 05262 79748 T20990000250 – BIC CODE: BPPUIT33.

Rimborsi.
Eventuali maggiori somme versate saranno rimborsate. Il Comune provvede al rimborso entro 180 giorni dalla richiesta del contribuente.
Eventuali maggiori somme potranno essere compensate con quanto dovuto in anni successivi ma, a tal fine, occorrerà una specifica istanza con la quale, 60 gg. prima della scadenza di quanto dovuto a debito, l’interessato (riportare le generalità e il codice fiscale) chiederà che eventuale somma a rimborso venga compensata, seppur a copertura parziale, con quanto dovuto a titolo di Imu.
L’interessato potrà presentare la richiesta:
- direttamente allo sportello, previo appuntamento da concordare telefonicamente chiamando i nn. 0831/820302 – 820308 – 820301 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 9.00 e dalle ore 12.30 alle ore 13.15.
- scaricando il modello di «RICHIESTA DI RIMBORSO O COMPENSAZIONE». Il contribuente potrà inviare il modello compilato agli indirizzi email indicati ovvero consegnarlo direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente che rilascerà ricevuta, previa verifica di eventuali allegati.
- utilizzando il servizio on line in fase di predisposizione.

Abitazione principale e pertinenze.
Il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Ove l’abitazione principale (e, di conseguenza, le relative pertinenze) sconti l’Imu, si applicheranno l’aliquota e la detrazione stabilita annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale e risultanti dal prospetto che forma parte integrante della predetta delibera, pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

Residenti all’estero.
Con la legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per i l triennio 2021-2023” è stata inserita la riduzione del 50% per un unico immobile per i pensionati residenti all’estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione con l’Italia:
- art. 1 comma 48 “A partire dall’anno 2021 per una sola unità innobiliare a uso abitativo, non locata o data in conodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione naturata in regine di conven>ione interna>ionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’inposta nunicipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella nisura della netà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”.

Assimilazione all’abitazione principale.
Sono altresì considerate abitazioni principali:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai sensi dell’art. 7, comma 7, del vigente regolamento comunale di cui alla deliberazione C.C. n. 66 del 29.07.2020, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Esenzioni e Riduzioni.
Esenzioni: Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agro-silvo- pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Riduzioni: per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

Dichiarazione e Istruzioni.
La dichiarazione va presentata solo quando le modifiche, che determinano un diverso importo dell’imposta dovuta, non sono immediatamente acquisibili da parte dei comuni attraverso le dichiarazioni di successione (art. 15 della L. 383/2001), i DOCFA (acquisibili attraverso il SISTER – Agenzia del Territorio-Entrate) o anche a seguito delle procedure telematiche di registrazione degli atti previste dall’art. 3 - bis del D.lgs. 463/97 attraverso il Modello Unico informatico, c.d. MUI, redatto dai notai a norma dell’art. 37, comma 53 della L. 248/06 e s.m.i. (sempre acquisibili attraverso il SISTER- Agenzia del Territorio – Entrate).
Pertanto la dichiarazione deve essere presentata:
- per gli immobili che godono di una agevolazione (come nel caso dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli). Le agevolazioni vanno dichiarate sia quando si acquista e sia quando si perde il relativo diritto;
- per gli immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI;
- quando il Comune non può acquisire dalla banca dati catastale le informazioni necessarie ai fini del pagamento del pagamento dell’imposta:
- l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- l’atto ha riguardato un’area fabbricabile, a meno che il valore in comune commercio dell’area alienata non sia mutato rispetto a quello dichiarato in precedenza;
- il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;
- l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
- l’immobile ha perso o acquisito il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’IMU;
- l’immobile ha perso o acquisito la caratteristica della ruralità;
- l’immobile è di interesse storico o artistico;
- l’immobile è stato oggetto di vendita all’asta giudiziaria, nell’ambito di procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, ecc.
- per gli immobili posseduti da appartenenti alle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) alle Forze di Polizia (Polizia di Stato, penitenziaria e forestale) ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco e alla Prefettura, per dichiarare l’assimilazione all’abitazione principale pur non essendo richiesto il requisito di dimora e residenza anagrafica (Legge 147/2013 art. 1 comma 707) e purchè non siano censiti nelle categorie A/1, A/8, A/9 (D.L. 102/2013 convertito L. 124/2013). Nella dichiarazione si dovrà barrare il campo 15 “esenzione” e nelle annotazioni scrivere: “ l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lettera d) comma 2, art. 13 D.L. 201/2011”;
- per i c.d. ”BENI MERCE” ossia i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, purché mai locati.
La dichiarazione va presentata su apposito modello approvato con decreto ministeriale che, unitamente alle istruzioni, è disponibile al seguente link:https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/dichiarazione-telematica- imu-tasi/page/modello-di-dichiarazioni-e-istruzioni/
- direttamente allo sportello, previo appuntamento da concordare telefonicamente chiamando i nn. 0831/820306 – 820308 – 820301 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 9.00 e dalle ore 12.30 alle ore 13.15.
- mediante invio agli indirizzi email indicati ovvero consegnarlo direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente che rilascerà ricevuta, previa verifica di eventuali allegati.
- utilizzando il servizio on line in fase di predisposizione.

Regolamento Comunale.
L’articolo 52 del D.lgs. 446/1997, attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
Con deliberazione n. 66 del 29.07.2020, il Comune di Francavilla ha approvato il nuovo regolamento comunale relativo all’Imu, adeguandolo alle novità normative introdotte dalla L. 160/2019.
Il regolamento è consultabile cliccando qui.
Per disposizione di legge, il regolamento ha efficacia dall’1 gennaio dell’anno di approvazione, se deliberato entro il termine fissato da leggi statali per l’approvazione del bilancio degli enti locali.

 


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